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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
17.03.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.