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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.010.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
17.010.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Intervento di messa in sicurezza nella Zes Jonica)

  1. Nell'ambito del perimetro della Zes Jonica Puglia-Basilicata, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la messa in sicurezza del viadotto di accesso all'area industriale della Valbasento in territorio di Pisticci lungo la strada provinciale Pisticci-Pomarico.
  2. In considerazione della rilevanza strategica e in considerazione della alta percorrenza stradale, la tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla regione Basilicata, di cui all'allegato al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è integrata dalla strada provinciale Pisticci-Pomarico compreso tra lo svincolo di accesso alla SS 407 Basentana e fino all'accesso all'area industriale Valbasento.
  3. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle aggiornate ai sensi del comma 2 possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'ANAS S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.
  4. All'attribuzione dei connessi beni strumentali inerenti alla strada trasferita si provvede con i criteri e modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000. L'efficacia del trasferimento è subordinata all'adozione del provvedimento di cui al periodo precedente.
  5. Ferma restando l'attuazione del trasferimento di cui al comma 2, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione. Resta altresì di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a fatti ed atti antecedenti alle date di scadenza di cui al primo periodo, aventi ad oggetto i beni trasferiti.