stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.38. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
16.38.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

ident. 16.37.