Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore di cui al precedente periodo è incrementato fino al 75 per cento per i settori della logistica e del commercio a condizione che sui terreni siano realizzati anche impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile e sugli immobili interventi di efficientamento che consentano una classificazione dell'edificio non inferiore alla C.