Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 75 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Conseguentemente:
a) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa, per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;
b) dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.