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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.20.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
16.20.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 75 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa, per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

   b) dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

  6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.