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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.2. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
16.2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per gli anni 2024, 2025 e 2026

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

    2) sopprimere il secondo periodo;

   b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6,;

    2) al primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026;

    3) al secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

   c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   d) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica.