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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
16.06.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

  1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

   a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

   b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

  2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.