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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Per favorire le attività economiche presenti sul territorio, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65, sono inseriti i seguenti:

   «65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata, è inoltre istituita, la Zona Logistica Semplificata – Livorno Piombino comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato, oltre che con l'aeroporto di Pisa.
   65.2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Livorno Piombino comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, nonché alle imprese che operano nelle due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato, oltre che con l'aeroporto di Pisa, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».