Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), del decreto-legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.
2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.