Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Ripristino della prossimità bancaria nel Mezzogiorno)
1. Al fine incrementare le filiali degli istituti di credito nel Mezzogiorno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo permanente tra il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) finalizzato ad assicurare la presenza di sportelli bancari supportando adeguatamente lo sviluppo territoriale e una prossimità di credito a favore del tessuto produttivo del Mezzogiorno.