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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.01. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

  1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del made in Italy un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.