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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.4.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
10.4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del made in Italy, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e

   b) al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali;

   c) al comma 4:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta;

    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;

   d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

   e) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento sono sostituite dalle seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

    2) al comma 3, lettera a), le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

    3) al comma 8:

     3.1) all'alinea, le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

     3.2) alla lettera a), le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

     3.3) alla lettera b), le parole: 5.262.307 sono sostituite dalle seguenti: 50.000.000;

   f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.