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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.2. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
10.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e dai coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'organizzazione delle Strutture regionali ZES, il contingente di personale assegnato e le competenze degli uffici. Il personale non dirigenziale in servizio presso le strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, transita alla corrispondente Struttura regionale ZES. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alle Strutture regionali ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017.
  3. I coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2 sono nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  4. Le strutture regionali ZES provvedono, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) assicurano, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

   b) svolgono compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

   c) partecipano all'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

   d) definiscono, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

   e) definiscono, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

   f) curano l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   g) contribuiscono allo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12;

   h) gestiscono gli sportelli unici digitali di cui al comma 5.

  5. Le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Strutture regionali ZES possono assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5, le Strutture regionali ZES possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ove non confermati come coordinatori delle Strutture regionali ZES, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alle Strutture regionali ZES, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 2. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
  10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
  12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2 con le seguenti: La Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, con il supporto dei coordinatori delle Strutture regionali ZES,;

   b) all'articolo 12:

    1) al comma 1, sopprimere le parole: presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,;

    2) al comma 2, sostituire le parole: allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;

   c) sopprimere l'articolo 13;

   d) all'articolo 15:

    1) al comma 1, sostituire le parole: allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;

    2) al comma 3, sostituire le parole: il S.U.D. ZES con le seguenti: lo sportello unico digitale di cui all'articolo 10, comma 5;

    3) al comma 4, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

    4) al comma 6, sostituire le parole: il rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES e le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

    5) sopprimere il comma 7;

   e) all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura con le seguenti: alle Strutture regionali ZES.