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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.13.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
10.13.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola: coordinatore aggiungere le seguenti: , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

   b) al comma 3:

    1) alla lettera e), sopprimere la parola: centrali;

    2) alla lettera g), premettere le seguenti parole: previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;

   d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;

   e) al comma 6, dopo la parola: assumere aggiungere le seguenti: , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

   f) sostituire il comma 8 con il seguente: 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.;

   g) al comma 9, dopo le parole: del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: nonché alle regioni territorialmente interessate.