stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.1. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
10.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
  3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

   b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

   c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

   d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

   e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

   f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

   g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
  5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4,comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
  11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
  12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

   b) all'articolo 13:

    1) al comma 2, alinea, dopo le parole: e ha competenza aggiungere le seguenti: esclusiva;

    2) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater dell'articolo articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

   c) all'articolo 14:

    1) al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: di autorizzazione unica;

    2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

   d) all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

   e) all'articolo 16:

    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del business plan e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

    2) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.