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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.45. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
10.45.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 8;

   b) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.