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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Strutture strategiche per l'Area Centro Sud Meridionale della Sicilia)

  1. Il presente articolo è volto alla realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento, al fine di coadiuvare l'aeroporto di Lampedusa nella gestione del flusso migratorio, e garantire tramite quest'opera infrastrutturale di interesse nazionale uno sviluppo economico, sociale e turistico dell'area Centro Sud Meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.
  2. La giunta regionale della Sicilia, come già disposto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 marzo 2005 n. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, con la costituita società pubblico-privata denominata «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», provvede ad individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  3. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, è previsto, stante la natura pubblico-privata della società, un contributo finanziario dello Stato da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e dell'autorità politica delegata in materia di programmazione e coordinamento della politica economica, negli stessi limiti può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Siciliana.
  4. La società «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», incaricata della gestione dell'Aeroporto, provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto per un periodo non inferiore a cinquanta anni.