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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.16.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
20.16.

  Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.

ident. 20.17.