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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.25.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
16.25.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il valore dei terreni e degli immobili superi il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, il credito d'imposta per la parte relativa all'investimento immobiliare, spetta in ogni caso nel limite del 50 per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa, per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.