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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.1.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
15.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le imprese con la seguente: Coloro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, dopo le parole: tre giorni inserire la seguente: lavorativi;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: il soggetto attuatore con le seguenti: l'amministrazione procedente;

   b) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Nel caso di opere pubbliche, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'istanza e la documentazione necessaria, provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.