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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.50.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
10.50.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo. I presidi territoriali, istituiti ai sensi del quinto periodo del comma 6-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono riorganizzati con il decreto di cui al primo periodo che definisce il numero delle risorse assegnate e le relative competenze in ragione delle differenti esigenze territoriali. Gli oneri del personale assegnato ai presidi territoriali sono posti a carico del Programma nazionale capacità per la coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027.