Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Organizzazione della ZES Unica)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, definisce con proprio decreto l'organizzazione della ZES unica che prevede il coordinamento tra una struttura centrale con compiti di monitoraggio e vigilanza e le strutture territoriali situate nelle regioni del Mezzogiorno.