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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.17.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
9.17.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'area ZES unica sono istituiti i distretti per l'innovazione (Innovation District-ID Research) sviluppati nelle aree urbane prossime alla ZES unica e possono essere stabiliti in qualità di ecosistema di innovazione top-down costruito in base a modelli multidimensionali di innovazione che mirano a rafforzare la competitività delle aree interessate. Le regioni, le università e gli enti di ricerca, nonché gli incubatori di imprese a caratterizzazione innovativa possono istituire centri di eccellenza per la ricerca e l'innovazione con la costituzione di un comitato distrettuale per la redazione annuale entro il 31 dicembre di un programma di proposte per la realizzazione di investimenti pubblici e privati e pubblico – privati.
  2-ter. All'interno della ZES unica vengono introdotte nell'ambito del piano strategico, su proposta delle regioni interessate aree doganali intercluse, così come previsto dal Codice Doganale Europeo. Tali aree consentiranno di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA anche in applicazione dell'articolo 155 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e della facoltà per tutti gli Stati membri di non assoggettare a imposta i beni non destinati al consumo finale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. La perimetrazione delle aree doganali intercluse viene proposta, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e poi recepita in appositi decreti direttoriali della Agenzia delle Dogane territorialmente competente, da pubblicarsi entro 30 giorni dal ricevimento del piano strategico approvato.