Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano)
1. Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano è autorizzato, per il triennio 2023 -2025, ad assumere quattro unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 unità di funzionari e 2 unità assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in undici unità di cui 6 unità di funzionari e 5 unità di assistenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023 – 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 144.834 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.
Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE, INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO.