Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per i servizi di prossimità)
1. Al fine di assicurare la presenza nelle aree interne e nei piccoli comuni di edicole per la vendita di giornali e riviste nonché per erogare ulteriori eventuali servizi è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.