Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo».