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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
2.1.

  Al comma 2, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;

   b) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n 3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

   c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

   d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   e) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.