Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare continuità all'azione commissariale per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, le regioni possono procedere, a valere sulle risorse del proprio bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, attualmente in servizio all'esito di procedura comparativa.