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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.1.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
19.1.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,.

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

   a) euro 2.831.154 per l'anno 2024 ed euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) euro 5.839.375 per l'anno 2024 ed euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   c) euro 1.705.000 per l'anno 2024 ed euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   d) euro 3.102.500 per l'anno 2024 ed euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   e) euro 36.191.000 per l'anno 2024 ed euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

   b) sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

   a) quanto a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

   b) quanto a euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

   d) quanto a euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   e) quanto a euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   f) quanto a euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.