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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
16.03.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione IRES nella ZES unica)

  1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5.