Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Per favorire le attività economiche presenti sul territorio, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65, sono inseriti i seguenti:
«65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata, è inoltre istituita, la Zona Logistica Semplificata – Livorno Piombino comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato, oltre che con l'aeroporto di Pisa.
65.2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Livorno Piombino comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, nonché alle imprese che operano nelle due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato, oltre che con l'aeroporto di Pisa, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».