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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.12.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
15.12.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

ident. 15.11.