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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.33.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
10.33.

  Al comma 3, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h-bis) sovraintende e supporta l'attività dei Commissari straordinari di cui al successivo comma 6-ter nello svolgimento delle funzioni agli stessi attribuite, coordinando la loro azione;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le competenze degli uffici aggiungere le seguenti: e le regole di coordinamento con i Commissari straordinari di cui al successivo comma 5-bis e sopprimere il secondo periodo;

   c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. I Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017:

   a) supportano le regioni nella elaborazione delle sezioni territoriali del piano strategico della Zes unica di cui al successivo articolo 11 e supportano la struttura centrale proponendo modifiche e integrazioni necessarie nel corso del tempo;

   b) curano l'istruttoria e svolgono le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   c) supportano gli imprenditori e gli investitori fornendo assistenza e consulenza sui benefici fiscali e amministrativi della ZES unica, organizzando incontri e sopralluoghi sui luoghi potenzialmente idonei agli investimenti;

   d) assicurano l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  5-quater. Ciascun Commissario è dotato di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 8 unità, di cui 1 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo o tecnico, e 7 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per un massimo di dieci unità e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.;

   d) al comma 6, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES può assumere con le seguenti: i Commissari di cui al comma 5-bis del presente articolo possono assumere e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commissari possono comunque, su richiesta degli enti competenti, assumere il ruolo di stazione appaltante per tutti gli interventi infrastrutturali aventi un nesso funzionale con lo sviluppo della ZES unica di riferimento.;

   e) al comma 7, sostituire le parole: Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può con le seguenti: Per lo svolgimento delle attività e l'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura di missione ZES ed i Commissari di cui al comma 5-bis del presente articolo possono;

   f) sopprimere il comma 8;

   g) all'articolo 15:

    1) al comma 4, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;

    2) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: rappresentante della struttura commissariale e, al terzo periodo, sostituire le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;

    3) sopprimere il comma 7.