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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.14. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
6.14.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dalle attività di cui al presente comma».