stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.02. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Articolo 6-bis.
(Introduzione del reato di Ecocidio)

  1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.
  2. Ai fini della presente disposizione per «ecocidio» si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.
  3. Ai fini della presente disposizione si intendono per:

   a) «atto arbitrario»: un atto che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

   b) «danno grave»: un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche, nonché un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale;

   c) «danno diffuso»: un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o da una specie o da un gran numero di esseri umani;

   d) «danno a lungo termine»: un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole ovvero un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

   e) «ambiente»: la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

   f) «ecosistema»: un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

   g) per «pubblico interessato», le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente disposizione; si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.

  4. Gli atti di cui al presente articolo devono essere commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando l'autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che i medesimi potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

Art. 6-ter.
(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

Art. 6-quater.
(Sanzione)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, è punito con la reclusione da dodici a venti anni. La pena stabilite dal presente articolo si applica altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.
  2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.
  3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

Art. 6-quinquies.
(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

  1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio decreto stabilisce le misure necessarie per garantire la protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.