Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eccetto che per le attività di cui al punto 63, numeri 11 e 12 del medesimo Allegato, che sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 e 200 euro».