Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-ter,» sono inserite le seguenti: «423, 423-bis, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis capo III Libro II,».