stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.013. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
6.013.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

  1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera s), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.
  2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.
  3. Le regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.
  4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale, nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

   a) caccia e pesca nelle acque interne;

   b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;

   c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;

   e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;

   g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;

   h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

  5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), del medesimo Codice.
  6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, i Responsabili regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.
  7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal prefetto su indicazione del presidente della regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.
  8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.
  9. Nelle Regioni e Province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.
  10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali, la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del citato Decreto legislativo 3 aprile 2018,n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal medesimo decreto legislativo n. 34 del 2018, e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.
  11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, l'Ispettorato svolge le attività di:

   a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

   b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle regioni e province autonome;

   c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

   d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

   f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

   g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di green communities, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

  12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.
  13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.
  14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio, di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.
  16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A di cui al presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177, è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.
  17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C della tabella A allegata al presente articolo ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.
  18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.
  19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.
  20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato: TABELLA A

Qualifica

Posti di funzione
o qualifica

  Prospetto A – Dirigenti:

  Dirigente generale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  Dirigente Superiore ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  Primo dirigente ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  1 Ispettore gen. capo.

  2

  26

  Prospetto B – Carriera direttiva:

  VII e VIII qualifica funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  298

  Prospetto C – Carriera di concetto:

  VI e VII qualifica
  funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  225

  Prospetto D – Carriera esecutiva:

  IV e V qualifica
  funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  300

  Prospetto E – Carriera ausiliaria:

  II e III qualifica
  funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  125

  Totale (prospetti A B C D E) ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  977