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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.09. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
3.09.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010)

  1. All'articolo 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Quando l'accordo di mediazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005».