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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.06. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1-bis. All'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dispone immediatamente, qualora ritenga incompleti o insufficienti gli elementi contenuti nel ricorso, più approfonditi e specifici accertamenti sulla situazione del minore, tramite i servizi sociali locali o gli organi di Polizia.»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso contiene altresì la indicazione, per i genitori o, in mancanza, per i parenti sino al quarto grado, della facoltà di richiedere di essere sentiti personalmente dal Tribunale per i minorenni prima della decisione sulla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore».