Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1-bis. All'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dispone immediatamente, qualora ritenga incompleti o insufficienti gli elementi contenuti nel ricorso, più approfonditi e specifici accertamenti sulla situazione del minore, tramite i servizi sociali locali o gli organi di Polizia.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso contiene altresì la indicazione, per i genitori o, in mancanza, per i parenti sino al quarto grado, della facoltà di richiedere di essere sentiti personalmente dal Tribunale per i minorenni prima della decisione sulla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore».