Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «si svolge» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero le conciliazioni di cui agli articoli 411 e 412-ter del codice di procedura civile si svolgono»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Quando l'accordo di negoziazione», sono inserite le seguenti: «ovvero l'accordo di conciliazione», e dopo le parole: «dagli avvocati» sono inserite le seguenti: «o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Negoziazione assistita» sono inserite le seguenti: «e conciliazioni».