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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.01. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento d'ingiunzione)

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 396 è aggiunto il seguente:

   «Art. 396-bis. – (Revocazione del decreto ingiuntivo non opposto) – 1. In caso di mancanza di motivazione sul controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia o dell'avvertimento previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 641, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato ai sensi del presente articolo per fare valere il carattere abusivo di dette clausole.
   2. La revocazione è proposta, a pena di decadenza, al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo di cui al primo comma non oltre trenta giorni dal rilievo operato per la prima volta dal giudice dell'opposizione al precetto proposta dal consumatore intimato in forza del decreto ingiuntivo o dal giudice dell'esecuzione intrapresa in base al medesimo.
   3. Non è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 650, ma l'esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere sospesa dal giudice della revocazione a norma dell'articolo 649.»;

   b) il secondo comma dell'articolo 398 è sostituito dal seguente: «La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, ovvero di cui all'articolo 396-bis, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, o del rilievo operato dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 396-bis.»;

   c) al primo comma dell'articolo 640 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, egli effettua, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia»;

   d) al primo comma dell'articolo 641 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto contiene altresì l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore che sia consumatore non potrà più fare valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile anche in relazione a tali questioni.»;

   e) all'articolo 656 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo per mancata opposizione, può essere altresì impugnato per revocazione ai sensi dell'articolo 396-bis.».