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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.050. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/09/2023  [ apri ]
2.050.
approvato

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)

  7. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

   «4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

  8. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

   «n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS, nonché di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

  9. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   e) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;

   f) all'articolo 371-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4»;

   g) all'articolo 724, comma 9, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;

   h) all'articolo 727, comma 8, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;

  10. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

    2) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

   «b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

   b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

   c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 371-bis, comma 4-bis»;

  11. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;
  12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

I Relatori
2.050.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)

  1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

   «4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

   «n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS, nonché di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

  3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;

   b) all'articolo 371-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4»;

   c) all'articolo 724, comma 9, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;

   d) all'articolo 727, comma 8, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;

  4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

    2) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

   «b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

   b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

   c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;

  5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;
  6. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

I Relatori