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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.03. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
11.03.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale e all'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici di cui all'articolo 63-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operanti nei distretti idrografici di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a), b) c), d), e) del medesimo decreto legislativo, sono autorizzate a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, in deroga agli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento delle vigenti dotazioni organiche nel limite delle unità eccedenti il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nei limiti di cui al successivo comma 3.
  2. Per le medesime finalità, le Autorità di bacino distrettuali di cui al comma 1 sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale nei limiti delle dotazioni organiche approvate, attraverso selezioni per titoli ed esame-colloquio in deroga agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riservate a coloro che abbiano ricoperto nell'ultimo triennio, all'interno delle medesime Autorità, incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia.
  3. Alla copertura degli oneri necessari per il trattamento economico fondamentale e accessorio derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nei limiti di cui dall'articolo 1, comma 607-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 700 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ident. 11.04.