Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1” sono soppresse.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».