Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.