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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.2. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.