Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre il 1 aprile di ogni anno» sono soppresse;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono contestualmente pubblicati» sono inserite le seguenti: «sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano».