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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.014. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
6.014.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la repressione dei reati contro l'ambiente, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche)

  1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è sostituito dal seguente:
  «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la multa da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la multa è aumentata fino al doppio».
  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356,» sono aggiunte le seguenti: «353, 353-bis,»;

   b) all'articolo 25-undecies, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) per la violazione dell'articolo 512-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

   e-ter) per la violazione dell'articolo 648 la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

   e-quater) per la violazione dell'articolo 648-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

   e-quinquies) per la violazione dell'articolo 648-ter la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicentocinquanta quote».

  3. All'articolo 240-bis, primo comma, del codice penale, le parole da: «e 518-septies, nonché dagli articoli», fino a 452-octies, primo comma, sono sostituite dalle seguenti: «e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies».
  4. All'articolo 416-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, nonché gli articoli 259 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, la pena è aumentata fino a un terzo».

  5. All'articolo 452-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

  6. All'articolo 452-quater del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà»

  7. L'articolo 733 del codice penale è abrogato.
  8. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «452-quaterdecies», sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-quinquies, nonché per i delitti di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».