Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.