Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modificazioni alla legge 7 ottobre 1969, n. 742)
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno 2024.